Certificazione energetica, arriva il nuovo APE
Sarà in vigore dal 1° ottobre 2015 la normativa che interviene sulla certificazione energetica di case e immobili in generale con le regole per il nuovo APE, l’Attestato di prestazione energetica, e da quanto si può apprendere dalla bozza del Decreto legislativo del 16 giugno scorso vi saranno non pochi cambiamenti. Ecco quali
Nuovo Ape: cosa prevede
L’intento della normativa è anzitutto quello di uniformare l’applicazione della certificazione energetica: la novità principale è infatti l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, ottenuto grazie alla definizione di Linee guida nazionali che prevedono:
- metodologie di calcole omogenee e finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini; esse saranno inoltre semplificate per edifici di ridotte dimensioni e la cui prestazione energetica è di scarsa qualità;
- un “format” di APE che contenga sia i dati sull’efficienza energetica dell’edificio, sia quelli sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, in modo da consentire il paragone tra immobili sulla base di queste informazioni;
- uno schema di annuncio di vendita o affitto cui attenersi per uniformare il più possibile il metodo di descrizione dell’efficienza energetica;
- la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio, detto SIAPE.
Il decreto, inoltre, stabilisce tutti gli elementi di cui si dovrà comporre il nuovo APE:
- la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;
- la classe energetica, determinata dall’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile; per quanto riguarda le classi c’è un ulteriore novità, perché passano da 7 a 10, dove la A4 è la migliore e la G la peggiore;
- la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- i valori che corrispondono ai requisiti minimi richiesti dalla legge in termini di efficienza energetica;
- l’indicazioni delle emissioni di anidride carbonica;
- l’indicazione dell’energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, indicando gli interventi più utili e gli incentivi fiscali per realizzarli.
Il Decreto conferma, invece, e ricorda che l’APE dovrà essere redatto da un certificatore energetico abilitato, e che quest’ultimo dovrà effettuare almeno un sopralluogo dell’edificio da certificare; conferma inoltre la validità di 10 anni dell’Attestato.
Un’altra novità importante è rappresentata dal SIAPE, una banca dati nazionale che raccoglierà tutti i dati sugli attestati di prestazione energetica, sugli impianti termici e sulle relative ispezioni; esso dovrà essere istituito dall’Enea – l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, che come dicevamo è previsto per il prossimo 1° ottobre.
Il SIAPE sarà realizzato in modo da poter interagire con i sistemi informativi nazionali e regionali già esistenti e in particolari con i catasti degli impianti termici; entro il 31 marzo di ogni anno, Regioni e province autonome dovranno immettere nel sistema i dati relativi all’anno precedente. Il SIAPE sarà disponibile sul sito dell’Enea entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, all’interno di una sezione dedicata alla prestazione energetica.
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